Cosa succede per non trovi parcheggio vicino casa, cosa dice la Legge sul punto e soprattutto, riconosce la possibilità di lasciare l’auto sul terreno del vicino?
Parcheggiare è da sempre un’attività molto scomoda e fonte di crisi nervose, soprattutto in alcune città italiane dove trovare parcheggio può diventare veramente un’impresa ardua. Se è vero che la saggezza popolare ammette Mal comune mezzo gaudio sicuramente per il parcheggio questo aneddoto non funziona assolutamente. Sono sempre più infatti le persone stanche di dover girare e girare per molto tempo e cercare parcheggio, situazione fonte di disagio nonché di frustrazione psicologica.
Per combattere questa piaga contemporanea sono state adottate varie manovre, come ad esempio l’introduzione di mezzi di trasporto più efficienti o ancora metropolitane per alleggerire il rischio traffico ed imbottigliamento o ancora la promozione di scelte più sostenibili con cui muoversi, come può essere ad esempio il monopattino, la bici o semplicemente la camminata a piedi. Il problema però sorge nel momento in cui bisogna rientrare in casa quando non si riesce a trovare il posto auto. Quindi la domanda sorge spontanea; è possibile parcheggiare sul fondo del vicino? Cosa dice la Legge sul punto.
Tutto nasce da un caso sorto concretamente, dove un uomo si accorge che il vicino di casa aveva parcheggiato la sua auto sul proprio terreno e chiede all’interessato spiegazioni. Quest’ultima motiva la sua azione sostenendo di avere il diritto di farlo dato che i posti auto disponibili nelle vicinanze della sua abitazione erano occupati e quindi l’unica soluzione possibile era per l’appunto quella di parcheggiare sul fondo del vicino di casa. La questione lascia numerosi dubbi.
L’articolo 1027 del codice civile offre la definizione di servitù, ovvero quell’istituto che grava su un terreno – il fondo servente – a beneficio del fondo dominante. Un diritto reale di godimento che permette di utilizzare il fondo servente a discapito di una riduzione dell’uso da parte del proprietario del fondo servente. Affinché la servitù possa presentarsi è necessario che l’esercizio sia diretto e concreto, dev’esserci un’utilità reale per il fondo dominante. Nello specifico la legge parla di utilitas che indica il beneficio garantito intesa come unità oggettiva e distinta dall’interesse personale del proprietario.
Il fatto che i due fondi siano vicini non definisce ex se una servitù prediale ma è comunque un criterio utile per valutare l’utilità o come nel caso di specie, necessario per giustificare la servitù di parcheggio. La costituzione può avvenire in due modi: volontariamente con un accordo contrattuale fra le parti oppure in maniera coattiva con una pronuncia giudiziaria. Importante segnalare la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la numero 3925 che proprio si è pronunciata sulle servitù di parcheggio coattive.
Secondo la Cassazione è illegale parcheggiare sul terreno altrui senza che vi sia un accordo contrattuale o una sentenza che riconosca tale diritto. Necessario che si proceda in questo modo per evitare di incorrere in reati quali l’invasione di terreni sanzionata dall’articolo 633 del Codice Penale o violazione di domicilio prevista dall’articolo 614 del Codice Penale. Questa pronuncia è un punto di riferimento molto importante per l’interpretazione delle norme che regolano le servitù di parcheggio. Senza un permesso esplicito, che sia un contratto o una sentenza, parcheggiare sul terreno altrui costituisce reato.
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